Note sulla Circolare n. 35
Alcuni appunti dal consulente per la sicurezza sul lavoro Massimo Faggiotto a proposito della Circolare n. 35/2014 del Ministero del Lavoro.
Con l’ormai consolidata abitudine di farlo alla vigilia dei periodi feriali canonici (Ferragosto – Natale – Capodanno), il 24 dicembre 2014 è stata pubblicata sul portale del Ministero del Lavoro, sezione sicurezza, la Circolare n. 35 che riporta alcune Istruzioni “operative tecnico - organizzative” per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.
La circolare, divisa in due capi, era molto attesa da tutti gli operatori del settore che necessitano di conoscere le modalità operative di applicazione del Decreto 22/7/2014 (cosiddetto "Decreto Palchi") e l’interpretazione che allo stesso potranno dare gli Enti di controllo.
In particolare, il Capo I riguarda gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, mentre il Capo II si riferisce specificatamente alle manifestazioni fieristiche
Per entrambi i settori (spettacoli e fiere), la circolare in oggetto si è limitata a fare una ricognizione dei contenuti del Decreto 22/7/2014, ribadendo quanto scritto nello stesso ma, purtroppo, senza dare risposte ai quesiti relativi agli aspetti più importanti, alcuni dei quali sono riportati nel seguito.
CAPO I
1. Campo di applicazione
- Non viene chiarito se l’esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV venga a meno per il solo fatto che su di un palco scenico sia avvenuto il montaggio di una o più pedane con altezza superiore ai 2 m dal piano del palco stesso (piano stabile), situazione abbastanza frequente almeno negli allestimenti lirici e teatrali.
Per chi opera nel settore risulta facilmente intuibile la forzatura e la disparità di trattamento che imporrebbe l’applicazione dell’organizzazione cantieristica del Titolo IV ad un evento che prevede la sola presenza di dette pedane, di per sé comportanti rischi sicuramente inferiori rispetto ad un evento nel quale venissero installati stativi con altezza dal piano stabile di 5,90 m o torri con altezza di 7,95 m, che invece verrebbero esclusi dal campo di applicazione del Capo I. - I palazzetti dello sport vengono erroneamente identificati come “strutture permanenti specificatamente destinate ad ospitare gli spettacoli”, mentre si tratta di strutture che hanno un’agibilità per eventi sportivi e che per gli spettacoli devono ottenere un’ulteriore agibilità temporanea tramite la licenza di pubblico spettacolo (art.80 del TULPS) oltre che il rispetto della legge 447 del 1995 sull’inquinamento acustico, tramite una relazione sull’impatto acustico, in molti casi accompagnata da una richiesta di deroga temporanea. Probabilmente sarebbe più opportuno indicare che questi luoghi devono essere edifici dove sono presenti punti di ancoraggio idonei e fissati a strutture permanenti.
- Non viene data alcuna spiegazione in merito a cosa si intende per “indicazioni, configurazioni e carichi massimi” relativi alle Opere Temporanee (OT) “realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dallo stesso", così come manca qualsiasi riferimento sul tipo di approvazione che devono aver ottenuto. Mentre per i ponteggi-opere provvisionali vi sono un iter di approvazione ed una documentazione ben definiti, per le OT non si specifica nulla. Considerato che il “decreto Palchi”, all’art. 4, prevede che le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del decreto 81/2008 valgano “per quanto applicabili e tenuto conto delle particolari esigenze…”, per quanto attiene gli aspetti di sicurezza sul lavoro forse si poteva fare riferimento esplicito all’art. 133 del decreto 81/2008 che comunque cita le opere provvisionali e non le OT come definite nel decreto del 22/7/2014.
In ogni caso, le OT non sono soggette all’autorizzazione Ministeriale di cui al decreto 81/2008 e sarebbe stato importante chiarire se le OT ricadono tra quelle individuate dall’art. 53 del DPR 380/2001 ed a quale tipo di autorizzazione sono soggette al di là degli aspetti di sicurezza sul lavoro; forse si dovrebbe fare riferimento all’art. 64 del DPR 380/2001 che recepisce la legge n. 1086 del 4/11/1971? Un chiarimento in tal senso sarebbe stato e sarebbe tuttora di grande aiuto a tutti gli operatori.
3.3 Committente
- Diversamente da quanto indicato in alcune recensioni giornalistiche e da quanto richiesto da diverse parti, non viene fatta alcuna chiarezza in merito all’individuazione di detta figura, soprattutto per quanto riguarda il settore dello spettacolo dal vivo o itinerante, mentre è chiaramente indicato per gli eventi Fieristici.
L’aver evidenziato nella Circolare n. 35 che, a prescindere dal tipo di organizzazione adottata per l’evento, il Committente è colui sul quale gravano gli obblighi di cui agli artt. 90 – 93 – 99 – 100 – 101, non è sufficiente nel settore dello spettacolo “live”, specialmente per quello in tour, in quanto spesso detti obblighi possono essere in capo a diverse figure quali, per esempio, l’Agenzia che porta in tour l’artista e/o il Local Promoter.
Da considerare, inoltre, che non trovano applicazione (art. 3 comma 1 lettera f del Decreto 22/7/2014) alcuni obblighi di cui all’art. 90, fra i quali la trasmissione da parte del Committente all’amministrazione concedente della Notifica Preliminare e del DURC, così come non trova applicazione (art. 3 comma 1 lettera g del Decreto 22/7/2014) il disposto che prevede (art. 90, comma 10 del decreto 81/2008) la sospensione del titolo abilitativo in caso di mancanza di PSC, Notifica, DURC e Fascicolo.
L’obbligo di cui all’art. 99 (trasmissione alla ASL ed alla DTL della Notifica Preliminare) diventa pertanto poco efficace, in quanto il suo mancato rispetto non genera alcuna sanzione: la mancata sospensione del titolo abilitativo, peraltro inesistente per questa tipologia di allestimenti, e la mancanza di una sanzione per l’inadempimento dell’obbligo in oggetto, non stimolano il Committente alla sua redazione e trasmissione.
Per l’individuazione del Committente, a nostro avviso, manca qualsiasi riferimento al contenuto dei contratti fra le parti dal quale individuare con chiarezza chi detiene quanto indicato all’art. 3, comma 1, lettera b del Decreto 22/7/2014: titolarità (non si sa di cosa) e poteri decisionali e di spesa, così come manca qualsiasi riferimento all’art. 299 del decreto 81/2008 (esercizio di fatto dei poteri direttivi). Una maggiore chiarezza in questo ambito avrebbe aiutato non poco sia gli operatori che gli Organi Ispettivi.
4. Luogo o sito dello spettacolo
- Molto positivo il fatto che vengano espressamente richieste preventivamente le caratteristiche tecniche del sito.
- Da chiarire bene i compiti e le responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione riportante le caratteristiche del sito in capo al proprietario/gestore del sito, spesso soggetti non coincidenti: l’esempio più frequente è quello di un teatro o di un palasport di proprietà pubblica ma gestiti da un ente privato.
In ogni caso, se il proprietario/gestore riveste il ruolo di datore di lavoro (DDL) è soggetto all’art. 26 del decreto 81/2008 e deve mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie che saranno poi riportate nel DUVRI o nel PSC: la mancata messa a disposizione può essere sanzionata penalmente.
5.1 Valutazione dell’idoneità delle imprese
- Su questo aspetto la circolare aveva poco da spiegare, in quanto il Decreto 22/7/2014 non lascia spazi interpretativi: con certificato della CCIAA, DURC ed autodichiarazione il legislatore ritiene di poter verificare l’idoneità tecnico-professionale di una ditta e se questa è straniera è sufficiente la compilazione dell’Allegato II.
Quanto sopra riportato è abbastanza singolare, per non utilizzare altri termini, se rapportato ai requisiti tecnico-organizzativi che dovrebbe dimostrare di possedere, per esempio, la ditta che installa le OT del tour di artisti che richiamano migliaia di spettatori, OT complesse e di grandi dimensioni, o la ditta straniera che non ritiene di dover essere assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa italiana vigente, in quanto impresa straniera.
5.3 Realizzazione della OT e lavori in quota
- Viene evidenziata la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT, avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto, ma manca qualsiasi riferimento in merito:
- ai requisiti professionali di detto preposto (salvo quanto previsto dagli art.37 e 97 del decreto 81/2008, ma nulla si dice in merito alla formazione specifica per questa tipologia di attività)
- all’obbligo di presenza di una figura tecnica (Direttore Tecnico? Direttore Lavori?) che sovraintenda alla loro installazione; figura questa indispensabile quando si tratta di OT complesse, restando così in capo al datore di lavoro ed ai dirigenti della ditta che installa le responsabilità connesse a detta figura mancante.
- Viene correttamente e positivamente evidenziata la necessità che sia “garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell’Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Purtroppo non viene indicato su chi grava detto obbligo e come sia possibile riscontrare oggettivamente che siano stati eseguiti il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT.
In questo caso poteva essere fatto esplicito riferimento all’art. 71 del decreto 81/2008 che si riferisce alle attrezzature di lavoro in genere per le quali è previsto, a carico del datore di lavoro che le mette a disposizione, l’obbligo di eseguire adeguati controlli, registrarli e tenerli a disposizione per3 anni. L’obbligo e le responsabilità graverebbero quindi in primis su chi installa le OT, poi su chi le fornisce ed infine su chi le fa usare, se inidonee. - Le indicazioni di cui all’Allegato XIX sono valide per i ponteggi utilizzati nell’edilizia tradizionale ed in parte anche per lo spettacolo, ma hanno diverse carenze per le strutture dei ground support, per esempio per quanto riguarda i raccordi fra pilastri e grid denominati corner block, che sono la parte più delicata, ai fini della sicurezza, dell’intera struttura.
- Le indicazioni contenute nel punto 5.3 della Circolare 35 sono riferite agli aspetti di sicurezza sul lavoro e sembrano prese direttamente da diversi articoli del decreto 81/2008, in particolare:
- Art. 133: necessità di specifico progetto relativo al sito;
- Art.136: procedure ed istruzioni (PIMUS?), formazione degli addetti;
- Art.123: esecuzione in presenza di un preposto;
- Art.112 ed allegato XIX: controllo prima di ogni montaggio e manutenzione
Manca però qualsiasi riferimento in merito all’iter autorizzativo delle OT (quali documenti ed elaborati si devono presentare, a chi vanno presentati, dove e quando presentarli, quali autorizzazioni ottenere, quale ente le deve rilasciare,...) ed alle figure professionali obbligatorie per la loro progettazione-montaggio-smontaggio.
6. Requisiti formativi
- Una specifica molto importante e positiva è quella che prevede per gli addetti al montaggio/smontaggio delle OT non solo il rispetto degli obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del decreto 81/2008 ma una ulteriore formazione – informazione ed addestramento per migliorare la conoscenza di tecniche operative adeguate ad eseguire in sicurezza le attività assegnate agli stessi.
Le OT per lo spettacolo, soprattutto ma non solo per il “live” itinerante, hanno modalità di installazione-utilizzo e smontaggio molto diverse da quelle che si utilizzano in edilizia (le cosiddette opere provvisionali).
CAPO II
1. Campo di applicazione
- Positivo e corretto aver specificato che se all’interno di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche OT destinate a spettacoli, si deve attivare quanto definito al Capo I del Decreto 22/7/2014.
5.1 Valutazione idoneità delle imprese
- Manca qualsiasi riferimento all’organico delle ditte affidatarie ed al limite dei subappalti: la catena può essere illimitata, come avviene attualmente.
5.3 Realizzazione delle strutture allestitive
- Anche in questo caso si evidenzia la necessità di tenere conto nelle attività di montaggio/smontaggio di una serie di fattori (trasporto, carico/scarico, cantieri attigui,...), ma senza indicare chi è colui che deve tenerne conto.
- Un fattore di grande rilevanza ai fini della sicurezza è la tempistica di allestimento e smontaggio che il gestore impone agli allestitori: l’esperienza di chi opera nel settore conferma che il tempo concesso è sempre estremamente limitato e fonte di grandi rischi.
Non si trova nulla né nel Decreto 22/7/2014, né nella Circolare 35 che aiuti a definire dei tempi minimi (n° di giornate, orari di lavoro, ecc) che devono essere concessi agli allestitori per evitare turni di lavoro troppo pesanti e/o sovrapposizioni di squadre di lavoro in spazi ristretti, primaria fonte di rischio in questo settore.
6. Requisiti formativi
- Vale quanto detto per il Capo I (spettacolo)
La sensazione che deriva dalla lettura della circolare è purtroppo, ancora una volta, quella di un’occasione perduta, in quanto di esplicativo c’è ben poco, permanendo la confusione e l’incertezza che non aiutano gli operatori e, probabilmente, neanche gli Enti di controllo.
Occasione perduta anche perché si sarebbero potute unire le competenze del Ministero con quelle del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, organismo che raggruppa le ASL delle diverse regioni, redigendo un documento con indicazioni tecnico-organizzative univoche.
Resta la speranza che l’art. 10 (monitoraggio ed eventuale rielaborazione del Decreto entro 24 mesi) del Decreto 22/7/2014 venga applicato prima della scadenza sopra indicata e che i Ministeri competenti aprano un tavolo di vero confronto con chi opera nel settore, non limitandosi ad ascoltare le rappresentanze solo di alcuni interessi, anche se legittimi.
Dovrebbe e potrebbe essere l’occasione per rivalutare la direttiva CE presa a riferimento (57/92 – direttiva cantieri) che ha implicato l’ingresso del mondo dello spettacolo nell’organizzazione cantieristica tipica dell’edilizia, invece della 391/89 relativa ai luoghi di lavori in genere, che consentirebbe di avvicinarsi al mondo anglosassone che prevede normative specifiche per gli eventi, distinte da quelle delle costruzioni edili.
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