La verifica della solidità dei carichi sospesi

Un’analisi della recente circolare del Ministero dell’Interno sull'aggiornamento dei criteri di verifica dei carichi sospesi nel pubblico spettacolo.

La verifica della solidità dei carichi sospesi

di Michele Viola

Il Ministero dell’Interno, e in particolare la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – ha recentemente emesso una circolare – prot. 15985 del 30 ottobre 2023 – che intende aggiornare i criteri indicati nella precedente circolare 1689 del 2011. Le prefetture hanno dato ampio risalto alla circolare in questione, in particolare presso gli uffici che si occupano di rilasciare le autorizzazioni e presso le locali Commissioni di Vigilanza comunali e provinciali, ovvero gli organi deputati al controllo degli allestimenti e della documentazione. I tecnici che si occupano della progettazione, della verifica e del collaudo delle strutture – in genere incaricati dall’organizzatore della manifestazione – non possono ovviamente prescindere dal contenuto delle circolari governative, e dalla relativa interpretazione da parte degli organi di controllo.

Le verifiche e i controlli nell’ambito pubblico spettacolo, in particolare per quanto riguarda la solidità e sicurezza di strutture e carichi sospesi, sono compito della Commissione di Vigilanza. Questa Commissione comprende obbligatoriamente, tra l’altro, “un ingegnere che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile”, oppure un dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato, il quale si occupa degli aspetti che attengono alla solidità dei locali e degli impianti. Ovviamente, alla Commissione di Vigilanza qualcuno dovrà presentare e descrivere in maniera esaustiva le strutture e gli impianti: le Commissioni non si occupano certo di eseguire la progettazione, né gli allestimenti, per cui è comunque compito dei tecnici della produzione fare in modo che questi allestimenti siano più possibile sicuri. Per gli eventi che coinvolgono un pubblico non superiore a 200 persone, il parere, le verifiche e i controlli sono deputati ai professionisti incaricati dall’organizzazione dell’evento per cui in questi casi la Commissione di Vigilanza in genere non interviene1, e la responsabilità di verifiche e controlli ricade totalmente sui tecnici incaricati.

Attualmente Internet permette l’accesso a notizie che in sé non occuperebbero certo le prime pagine dei giornali, ma possono essere eventualmente rilevanti in ambiti specifici. Le immagini di un palco collassato sotto l’azione del vento particolarmente intensa o di un carico inaspettatamente elevato, o di un pesante pezzo di LEDwall caduto dal soffitto a causa del cedimento di un gancio, magari dall’altra parte del pianeta, possono facilmente diventare virali indipendentemente dalla frequenza di tali spesso tragici eventi. Già, perché il cedimento di una struttura o il crollo di un carico sospeso possono generare non solo danni economici, peraltro eventualmente rilevanti, ma spesso possono purtroppo interessare direttamente e tragicamente le persone, tra pubblico, artisti o personale che si trovasse malauguratamente nei pressi.

In Italia, e forse non solo, perlomeno nell’ambito pubblico spettacolo, e forse non solo, spesso le normative riguardanti la sicurezza e i relativi aggiornamenti sembrano spesso scaturire da eventi tragici. Fino a quelche anno fa, da eventi tragici avvenuti nel nostro paese; attualmente, da eventi tragici avvenuti in qualunque parte del mondo. Forse questo rapporto causa-effetto è ovvio, e peraltro direi virtuoso, almeno quando fosse accompagnato da una certa dose di buon senso. Del resto, in effetti, il rischio non può purtroppo essere completamente annullato; però un approccio corretto, anche guidato dall’esperienza più o meno collettiva e condivisa, può contribuire a ridurlo in maniera a volte significativa. Diciamo che imparare dagli errori, propri o altrui, è quantomeno doveroso.

Così la circolare Gabrielli del 2017, che ha accentuato l’attenzione sulla safety degli eventi a livello di progetto, cita in apertura ‘i recenti fatti di Torino’, riferendosi alla tragedia del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino, che ha provocato alcuni morti e oltre 1600 feriti (!). Analogamente, la circolare del 30 ottobre 2023 cita ‘alcuni incidenti avvenuti all’estero, causati da elementi dinamici e da impianti LEDwall’, riferendosi evidentemente al breve e terrificante video, virale qualche tempo prima, in cui si vede uno degli schermi LEDwall in movimento sopra la scena crollare proprio sopra i ballerini su un palco ad Hong Kong, presumibilmente a causa del cedimento di un gancio, provocando purtroppo il ferimento di diverse persone, anche in maniera piuttosto grave.

 1_ La Commissione può comunque intervenire ed esprimere un parere anche per gli eventi che coinvolgono non più di 200 persone, se lo ritiene utile.

Il contenuto della circolare

Nelle manifestazioni di pubblico spettacolo gli allestimenti e le attrezzature, a volte di dimensioni rilevanti, sono spesso accompagnate da significative capacità di movimento. L’evoluzione delle tecnologie disponibili richiede senz’altro un periodico aggiornamento nelle modalità di verifica e controllo. La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza ha deciso quindi di istituire un tavolo tecnico interistituzionale, con il supporto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per individuare criteri e procedure aggiornati da sottoporre a tecnici e organi di controllo.

La circolare è volta a dare indicazioni relative al controllo delle installazioni di carichi sospesi fissi (carichi statici) o condotti in movimento (carichi dinamici) al di sopra di palcoscenici e platee, ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico, o anche di aree di esclusiva pertinenza degli operatori dello spettacolo. Detti carichi costituiscono infatti potenziali fonti di rischio per la pubblica incolumità.

La circolare riporta tra l’altro uno schema esemplificativo degli elementi che costituiscono il sistema di sospensione di carichi in diverse situazioni – carichi sospesi a soffitto, a parete, a strutture appoggiate, incastrate o diversamente vincolate, eccetera – che ricorda lo schema già allegato alla citata circolare sui carichi sospesi del 2011, a parte la distinzione tra carico statico (G₁) o dinamico (G₂), citata solo in didascalia ma non evidenziata graficamente, e l’aggiunta di un ulteriore elemento ‘H’ – sistema di pesatura – tra i dispositivi facenti parte del sistema di sospensione.

Sistemi di sicurezza

Nel successivo paragrafo, la circolare ribadisce il concetto di sicurezza per ridondanza: il vincolo va coadiuvato da un opportuno collegamento ridondante, in grado di sostenere il carico anche in caso di cedimento del vincolo principale. Non è detto che sia sufficiente semplicemente aggiungere un ‘cordino’: il progettista dovrà, di volta in volta, sulla base di analisi adeguate, stabilire il numero e il tipo di collegamenti ridondanti idonei ad assicurare la sicurezza della sospensione.

In ogni caso ‘il coefficiente di sicurezza del sistema e di ciascuna ridondanza dovrà essere pari a 6 per i carichi statici e a 10 per i carichi dinamici’. Questo significa, semplificando un po', che un vincolo che deve sollevare 100 kg deve essere capace di sostenere almeno 600 kg se il carico è statico, o 1 ton se il carico è dinamico.

Documentazione da allegare

Segue la descrizione e un elenco esemplificativo della documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione. In generale occorre verificare e asseverare in qualche modo l’idoneità di tutti i componenti, allegandone le relative certificazioni. Non solo la struttura di sostegno, ma anche ganci, funi, cinghie, catene, paranchi, collegamenti principali e ridondanti, carichi (statici o dinamici) e sistemi di pesatura (celle di carico). I sistemi di pesatura, in particolare, devono essere “dotati di dinamometri elettronici informatizzati, con lettura dei dati costante ad intervalli massimi di 1 s, in grado di trasferire i dati … anche durante la movimentazione”.

Un commento

Una delle prime reazioni, abbastanza eclatante, prodotta dall’analisi della circolare 15985/2023 da parte di alcune Commissioni di Vigilanza è stata quella di richiedere indiscriminatamente l’aggiunta di celle di carico a tutti i vincoli di sospensione, indipendentemente dalla tipologia di sospensione e di evento, e questo in effetti ha generato qualche scompenso. Le celle di carico, tra dipositivi di pesatura, sistema di rice-trasmissione dei dati – via cavo o via radio – e sistema di controllo – in genere un software dedicato, su un PC appositamente installato nel backstage – sono infatti un sistema che può risultare relativamente oneroso, sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista della gestione, soprattutto per una piccola produzione. Oltre al fatto che spesso è difficile trovare prodotti adatti in breve tempo, e questo può introdurre ulteriori difficoltà soprattutto nel primo periodo, quando ancora molte strutture non dispongono di sistemi adeguati in quantità sufficiente.

In generale le celle di carico, già per altro esplicitamente raccomandate dalla precedente circolare 1689 del 2011, sono certamente utili quando i carichi sono parzialmente indeterminati, in situazioni non necessariamente dinamiche. Da notare, en passant, che per ‘carico dinamico’ non si intende banalmente ‘carico in movimento’. Ad esempio un proiettore a testa mobile ragionevomente bilanciato, che quindi si muove tenendo fisso il proprio baricentro, non agisce in maniera dinamica sulla struttura di sostegno, ed equivale di fatto a un carico statico. Le teste mobili, infatti, di solito non producono, muovendosi, oscillazioni significative nelle strutture di sostegno. Le situazioni effettivamente dinamiche possono essere più complesse da calcolare in sede di progetto, o comunque si aggiunge una possibile indeterminazione nelle accelerazioni impresse agli oggetti in movimento, soprattutto per traiettorie non rettilinee. Ci sono però anche situazioni statiche in cui l’indeterminazione dei carichi sarebbe senz’altro più facile da gestire utilizzando appropriati sistemi di pesatura. Per esempio, banalmente, un’americana sostenuta su tre punti. Se i ganci sono solo due, le reazioni vincolari sono completamente determinate, a meno delle approssimazioni che sono comunque debitamente tenute in conto tramite appropriati coefficienti di sicurezza, tra l’altro previsti dalle norme tecniche di riferimento. Se invece la trave è sostenuta da tre paranchi, in sede di progetto è facile dividere il carico, generalmente simmetrico, per tre, come se ciascun punto sostenesse appunto un terzo del carico complessivo. Se però il paranco centrale si tira su qualche centimetro in più, magari per raddrizzare un po’ l’inevitabile curvatura, potrebbe succedere che il punto centrale si trovi a sostenere la maggior parte del carico, scaricando i laterali. E i paranchi elettrici, di solito, seppure relativamente precisi, non sono certo meccanismi di precisione. E la stessa americana su tre punti potrebbe essere soggetta inoltre all’azione del vento, che allo stesso modo si scaricherebbe sui tre punti in maniera non perfettamente equilibrata e simmetrica. E tutto questo grava in proporzione sulla soprastante struttura di sostegno. Qui le indeterminazioni possono essere importanti, e non sto certo descrivendo uno dei sistemi di sospensione più complessi.

D’altra parte, ritenere obbligatorie le celle di carico per un’americana da 6 m con 70 kg di fari sostenuta da due paranchi da 500 kg, a meno di casi particolari, è probabilmente un’inutile esagerazione.

Diciamo che il tecnico che assevera l’idoneità delle strutture può prendersi la responsabilità di decidere, in scienza e coscienza, quando le celle di carico possano essere effettivamente utili o meno. E a quel punto la circolare 15985/23 può diventre un ulteriore strumento nelle mani del tecnico certificatore per convincere la produzione eventualmente riluttante a investire effettivamente in sicurezza.

Da notare inoltre che le celle di carico possono rappresentare un onere significativo, ma non sono l’unico punto, e a mio avviso neppure il punto centrale, tra le diverse richieste della circolare in questione. Per esempio il cofficiente di sicurezza 6:1 richiesto per i carichi statici implica che l’americana da 6 m di cui ho accennato sopra, con 70 kg di fari, non può essere sospesa su due paranchi da 200 kg.

Inoltre vanno effettivamente certificati tutti i collegamenti, comprese le cinghie e i cordini, che hanno anch’essi una portata determinata, che andrebbe verificata e asseverata esplicitamente. Occorrerebbe inoltre verificare periodicamente lo stato di manutenzione delle connessioni, comprese le cinghie, e questa verifica è senz’altro più efficace con la cinghia non tirata, prima dell’installazione, mentre il tecnico certificatore si presenta in genere ‘ad allestimento ragionevolmente concluso’. Di fatto la sicurezza delle connessioni, come presumibilmente anche nel citato caso del LEDwall caduto ad Hong Kong, può spesso dipendere dallo stato di manutenzione e dal corretto montaggio, più che dall’indeterminazione del carico.

La materia è ovviamente complessa e articolata, e proprio per questo va affidata a professionisti qualificati e competenti. L’errore purtroppo è sempre possibile, e il rischio non può essere comunque annullato completamente. La definizione di procedimenti corretti e aggiornati, comunque, va in ogni caso promossa e seguita nel modo migliore.