Decreto Palchi
Un'analisi dettagliata del decreto interministeriale 22/7/2014 e delle modifiche che introduce in pratica
Lo scorso 8 agosto 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22/7/2014, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il D.I. 22/7/2014 è uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare n. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013, che aggiungeva all’art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 2-bis secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Ecco cosa cambia con il nuovo decreto rispetto alla prassi consolidata dal 1996, anno di entrata in vigore del Decreto Legislativo 494/96 denominato “direttiva Cantieri”, diventato poi Titolo IV del decreto 81/2008 e s.m.i.
Le principali modifiche per i PALCHI possono essere così riassunte:
Campo di applicazione | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche, dubbi |
Viene ufficialmente riconosciuto che gli allestimenti e smontaggi di opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici che si eseguono per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV e le relative esclusioni | Art. 1, comma 2 | Sono stati aggiunti anche gli spettacoli di INTRATTENIMENTO e non solo quelli musicali, cinematografici e teatrali; ad esempio pro-loco, associazioni, sfilate di moda... Dovrebbe essere più semplice individuare l’inquadramento normativo degli allestimenti di detti settori di attività. |
Sono specificati gli ambiti nei quali sono previste le esclusioni dal campo di applicazione del Capo I del Titolo IV (nomina dei Coordinatori – notifica di apertura cantiere ……..) | Art. 1, comma 3, lettere a) b) c) d) | Non si nominano i Coordinatori quando vi sono:
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Particolari esigenze | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Vengono riconosciute le particolarità dell’attività di questo settore | Art. 2, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) | Sono elencate le situazioni che caratterizzano il settore di attività. Sarebbe stato più logico metterle in premessa. Non è chiaro chi dovrà tenerne conto, quando ed in che modo. |
Applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Vengono modificate alcune definizioni, obblighi e documenti da produrre | Art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j); Allegato III |
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Quanto scritto nei contratti e quanto svolto “di fatto”, sembrano essere le discriminanti per l’individuazione di detta figura che dovrà assumere su di sé tutti e tre i poteri:
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Applicazione del Capo II del Titolo IV del decreto 81/2008 | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Si evidenzia che le disposizioni di cui al Capo II del decreto 81/2008 devono tenere conto delle particolari esigenze di cui all’art.2 del presente decreto. | Art. 4, comma 1, lettere a) b) c) |
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Le principali modifiche per quanto riguarda gli EVENTI FIERISTICI possono essere così riassunte:
Definizioni | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche, dubbi |
Viene stabilita una terminologia univoca per individuare le figure, gli spazi e le installazioni presenti in questo settore di attività | Art. 5, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) | Vi è più chiarezza nell’individuare l’inquadramento normativo degli allestimenti e dei diversi soggetti interessati con relativi obblighi e responsabilità. |
Campo di applicazione | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Viene ufficialmente riconosciuto che gli allestimenti per manifestazioni fieristiche rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV | Art. 6, comma 1 | Come sopra. |
Sono indicati i casi di esclusione dall’applicazione del Capo II del nuovo decreto e del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 | Art. 6, comma 2 Art. 6, comma 3 lettere a) b) c) |
Non si nominano i Coordinatori quando:
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Particolari esigenze | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Vengono riconosciute le particolarità dell’attività di questo settore | Art. 7, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) | Sono elencate le situazioni che caratterizzano il settore di attività. Sarebbe stato più logico metterle in premessa. Non è chiaro chi dovrà tenerne conto, quando ed in che modo. |
Applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto 81/2008 | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Vengono modificate alcune definizioni, obblighi e documenti da produrre | Art.8, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) |
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Applicazione del Capo II del Titolo IV del decreto 81/2008 | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Si evidenzia che le disposizioni di cui al Capo II del decreto 81/2008 devono tenere conto delle particolari esigenze di cui all’art.7 del presente decreto, per le attività di cui all’art.6 comma 2. Si ripete la disposizione per la recinzione del cantiere. |
Art. 9, comma 1 | Sembra una sottolineatura prevalentemente per gli Enti di controllo. Sarebbe stato più logico metterle in premessa. La recinzione può essere sostituita con opportuna sorveglianza, dopo specifica valutazione del rischio. |
Monitoraggio e pubblicazione | Riferimento normativo | Ripercussioni pratiche |
Impegno dei Ministeri a verificare come procede l’applicazione del decreto. | Art. 10, comma 1 | Entro 24 mesi dall’entrata in vigore deve essere eseguito il monitoraggio con eventuale rielaborazione dei contenuti del decreto: importante che si possa intervenire nuovamente sul decreto. |