Safety, acustica & co. - Parte 3
Qualche appunto sulla documentazione tecnica generalmente richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione per una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
Proseguiamo qui quanto iniziato nei numeri scorsi descrivendo brevemente gli adempimenti e la documentazione da preparare e presentare a corredo delle strutture temporanee.
Le strutture temporanee
Negli eventi temporanei sono solitamente allestite strutture temporanee quali palchi, coperture, torri di sostegno o di sollevamento per le attrezzature audio-luci-video e simili. La normativa richiede ovviamente adempimenti più semplici e snelli rispetto alle strutture non temporanee – per esempio non è solitamente richiesto un permesso di costruire, che richiederebbe tempistiche incompatibili con quelle tipiche delle manifestazioni temporanee, appunto – però è ovvio che le strutture devono comunque risultare quanto più possibile sicure, gli allestimenti devono essere eseguiti con la necessaria diligenza e ciascuno dei soggetti coinvolti deve essere consapevole delle responsabilità in gioco.
Questo certamente in ogni caso, ma senz’altro con maggiore enfasi nell’ambito delle manifestazioni temporanee, spesso associate a rilevante presenza di pubblico, composto tra l’altro per lo più di persone che facilmente hanno scarsa dimestichezza con il luogo in cui si trovano.
Il punto, sostanzialmente, mi sembra assolutamente e facilmente condivisibile: le strutture – palchi, americane, ponteggi, tribune, torri, coperture, balaustre, eccetera – devono essere in grado di sostenere i carichi previsti, statici o dinamici, permanenti o accidentali, senza muoversi o deformarsi in maniera non controllata.
Secondo la corrente disciplina giuridica, le strutture che si possono definire temporanee sono in sostanza quelle che non comportano una alterazione permanente del territorio. Per individuare la natura precaria di un’opera (non soggetta a titolo abitativo o a concessione edilizia), il criterio da seguire è quello funzionale (cioè, in pratica, proprio l’utilizzo specifico e limitato nel tempo), e non quello costruttivo o strutturale. Anche le opere temporanee, ad esempio, così come quelle permanenti, vanno saldamente ancorate al suolo per evitare che l’azione degli agenti atmosferici si traduca in situazioni di pericolo.
La normativa di riferimento
In Italia, le principali norme di riferimento specifiche per le strutture sono le stesse che si applicano per le strutture permanenti, quindi le Norme Tecniche per le Costruzioni [NTC], approvate nell’ultima versione con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, insieme alla successiva Circolare di Istruzioni per l’Applicazione delle NTC 2018 del 21 gennaio 2019, e il Testo Unico per l’Edilizia, cioè il Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, in particolare nella parte II – Normativa tecnica per l’edilizia, per quanto riguarda gli aspetti legislativi.
Le strutture allestite per le manifestazioni temporanee sono tipicamente costruite con struttura portante metallica, per cui le principali norme tecniche sono le UNI EN 1993 (Eurocodice 3) parte 1-1 e parte 1-4 per le strutture in acciaio e la UNI EN 1999 (Eurocodice 9) parte 1-1 per le strutture in alluminio.
Per quanto riguarda in particolare i carichi sospesi, il riferimento normativo è la Circolare 1689 del Ministero dell’Interno del 1 Aprile 2011 – Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente; verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi – insieme alla recente Circolare del Ministero dell’Interno prot. 15985 del 30 ottobre 2023 di aggiornamento e chiarimenti.
Ci sono una miriade di altri documenti che possono essere importanti, o interessanti, in diverse situazioni, come ad esempio la circolare del CNR sull’azione del vento, o i chiarimenti sulla gestione dei cantieri di allestimento delle opere temporanee del Decreto Palchi, ma direi che il paragrafo sulla normativa è forse già troppo lungo così e che una descrizione puntuale e approfondita del corpo normativo uscirebbe troppo dallo scopo del presente articolo.
Le azioni sulle strutture
Le norme tecniche, insieme al buon senso ma senza troppe deroghe, stabiliscono quali azioni le strutture devono sopportare in base al tipo di utilizzo previsto, certo in forma economicamente sostenibile ma comunque con un adeguato livello di sicurezza.
In sede di progetto, si definiscono degli “stati limite”, cioè delle condizioni che non devono essere superate perché l’opera possa soddisfare le esigenze per le quali è stata progettata.
Tali condizioni limite, da non superare, vengono espresse generalmente in forma di tensioni sui componenti della struttura, o di deformazioni ammissibili. Il superamento degli stati limite può portare a cedimenti strutturali, eventualmente irreversibili come il collasso di un elemento portante; in forma più lieve può essere anche una situazione seppure reversibile che comunque impedisca temporaneamente il buon funzionamento degli elementi connessi, come per esempio una deformazione abbastanza ampia da impedire lo scorrimento di un elemento mobile o di una scenografia.
Le azioni da considerare, cioè i carichi che la struttura dovrà sopportare, sono quelli prevedibili per l’utilizzo e spesso sono indicati dalle norme. Per esempio, le citate norme tecniche delle costruzioni prevedono per le ‘aree con possibile svolgimento di attività fisiche quali sale da ballo, palestre e palcoscenici’ una portata (verticale) uniformemente distribuita di almeno 500 kg/m² e una portata lineare orizzontale (lungo il perimetro del palco e sulla balaustra) di almeno 300 kg/m.
Poi ci sono, ovviamente, i carichi sospesi alla copertura o al sistema di sospensione (torri, americane, …), che andranno quindi adeguatamente dimensionati.
Poi ci sono le azioni dinamiche e accidentali, quali l’azione del vento, della neve e le sollecitazioni sismiche. Per quanto riguarda queste ultime, le NTC 2018 consentono di omettere le verifiche sismiche se la durata prevista dell’opera temporanea è inferiore a due anni. A questo proposito si può osservare che, date le tipologie di strutture tipicamente utilizzate per gli eventi temporanei, le azioni dinamiche che la struttura stessa si trova a sopportare, durante il montaggio e/o a causa del vento negli allestimenti all’aperto, producono spesso sollecitazioni maggiori delle eventuali sollecitazioni sismiche. Questo, insieme alla scarsa probabilità del verificarsi di eventi sismici importanti nel breve tempo di vita di una struttura temporanea, porta a non considerare significative le azioni sismiche nelle corrispondenti verifiche strutturali.
È importante invece considerare che le verifiche strutturali vanno condotte anche per tutte le fasi intermedie, durante il montaggio della struttura, e non solamente sulla configurazione finale.
Occorrerà in particolare considerare, in ogni fase dell’allestimento, oltre al peso proprio, ai vari dispositivi più o meno tecnologici (audio, luci, video, schermi e fondali, …), agli accessori quali cavi, ganci, motori e catene, anche il peso degli addetti ai lavori e gli incrementi dinamici durante le movimentazioni degli elementi in fase di montaggio o smontaggio, o nei cambi di scena durante lo spettacolo.
Le azioni valutate in sede di progetto vanno poi ‘amplificate’ nei calcoli e nelle simulazioni tramite degli opportuni coefficienti di sicurezza, anche questi proposti dalle norme in base al tipo di sollecitazione.
I carichi sospesi
La Circolare MI 1689 del 2011 prescrive la valutazione analitica e la conseguente certificazione dei carichi sospesi, così come effettivamente posizionati in opera, da parte di un tecnico qualificato. Un fattore di criticità, infatti, può essere rappresentato dal fatto che spesso all’atto del progetto della struttura di sostegno non è ancora completamente definita con precisione la configurazione degli elementi sospesi, come la tipologia e le posizioni dei proiettori luminosi, dei satelliti dell’impianto di amplificazione o di eventuali fondali o schermi LED. La compatibilità dei carichi effettivamente sospesi con la capacità di carico della struttura va quindi puntualmente verificata ad allestimento ragionevolmente concluso, o almeno ragionevolmente definito.
Recentemente, alla fine di ottobre 2023, il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare in cui chiarisce o ribadisce alcuni punti, anche generalmente già trattati o accennati nella circolare del 2011. La nuova circolare determina per esempio il coefficiente di sicurezza dei collegamenti ridondanti, le procedure di gestione dei carichi dinamici o le caratteristiche fondamentali delle celle di carico.
Calcoli, verifiche e certificazioni
In generale, ciascuna struttura va prima progettata e poi assemblata secondo il progetto. La corrispondenza della struttura così come effettivamente allestita con quanto previsto in sede di progetto va valutata con attenzione, e il corretto montaggio va attestato da un tecnico competente – un ingegnere o un architetto iscritto all’albo da almeno dieci anni – ovviamente al termine delle operazioni di allestimento.
Il collaudo delle strutture, ovvero la certificazione di corretto montaggio, ad allestimento concluso, andrebbe eseguito da un tecnico diverso da quello che ha firmato la relazione di calcolo. Questo per diversi motivi, che penso si possano riassumere con il fatto che “due teste sono meglio di una”. Utilizzare due tecnici differenti per la progettazione e per il collaudo, soprattutto per le strutture più complesse, permette ovviamente un maggiore controllo: il tecnico incaricato del collaudo può individuare eventuali difetti o problemi che potrebbero non essere stati considerati durante la progettazione e la costruzione della struttura; si riduce inoltre il rischio di eventuali conflitti di interessi, assicurando una valutazione maggiormente imparziale e obiettiva.
Questa separazione dei ruoli, almeno in Italia, non è solamente una raccomandazione ma è proprio espressamente prevista dalla normativa: in particolare, il già citato Testo Unico per l’Edilizia all’articolo 67 specifica testualmente che “il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.”
Per le strutture complesse, i lavori di allestimento e disallestimento vanno inoltre seguiti da un tecnico qualificato che verifichi tra l’altro la sicurezza delle lavorazioni nelle varie fasi.
Va verificato e certificato anche lo stato di conservazione e usura dei materiali, generalmente tramite una verifica periodica (collaudo annuale) già in magazzino, o in occasione del primo allestimento della stagione di una struttura riutilizzata successivamente in luoghi differenti.
Tra gli elementi da verificare periodicamente, tramite una procedura dedicata, ci sono anche i paranchi elettrici con portata superiore a 200 kg, con una periodicità dipendente dall’età del dispositivo.
Quanto sopra non è che una breve esposizione, che non pretende certo di essere esaustiva, di una materia evidentemente complessa e articolata, che proprio per questo va affrontata attraverso professionisti qualificati e competenti.