Safety, acustica & co. - Parte 2
La documentazione tecnica di progetto per le manifestazioni temporanee.
di Michele Viola
Nel numero scorso abbiamo accennato alcuni appunti sulla documentazione tecnica riguardante in particolare la safety e l’impatto acustico.
Secondo l’interpretazione del nostro Ministero dell’Interno, direi in questo contesto del tutto condivisibile, safety è “l’insieme di misure e strumenti atti a prevenire o ridurre gli eventi accidentali che potrebbero causare ferite a persone o danni a cose”, mentre security è “l’insieme delle azioni e degli strumenti in risposta ad una minaccia in atto, derivante da azione dolosa, organizzata cioè proprio allo scopo di arrecare danni”. Nella lingua italiana, invece, sicurezza “è un termine fortemente contestuale ed assume, di fatto, caratteristiche e significati differenti a seconda dell’ambito in cui viene considerato”. Dunque la safety è competenza dell’organizzatore, che deve cercare di prevenire per quanto possibile gli eventi avversi e deve stabilire le procedure per la gestione di eventuali emergenze, anche servendosi di attrezzature specifiche e di personale appositamente formato (ad esempio per l’instradamento del pubblico, l’assistenza all’esodo e per il servizio di vigilanza antincendio), mentre la security resta in capo alle forze dell’ordine.
La sicurezza (nel senso di safety) di un evento o di una manifestazione temporanea, inoltre, non può ovviamente prescindere dalla sicurezza delle strutture e degli impianti.
Le strutture – palchi, americane, ponteggi, coperture, eccetera – devono essere in grado di sostenere i carichi previsti, statici o dinamici, permanenti o accidentali, senza muoversi o deformarsi in maniera non controllata.
Gli impianti
Gli impianti riguardano la distribuzione e l’utilizzo dell’energia, ovvero energia elettrica e a volte gas o materiale combustibile, ad esempio in caso di riscaldamento e cottura di cibi in occasione di sagre e fiere, o anche riscaldamento di ambienti quali tensostrutture o tendoni.
L’utilizzo dell’energia elettrica è ovviamente molto comune nell’ambito del pubblico spettacolo e delle manifestazioni temporanee, anche per potenze eventualmente rilevanti.
La distribuzione e l’utilizzo dell’energia va ovviamente gestito con particolare attenzione, al fine di evitare malfunzionamenti, che a parte il fuori servizio in sé potrebbero portare a problemi anche gravi, quali incendi o folgorazione. Come al solito, gli eventi avversi gravi sono per fortuna relativamente rari, almeno nell’esperienza diretta di chi si occupa di organizzazione e produzione. Resta comunque evidente come sia davvero il caso di usare ogni precauzione per evitarli più possibile, data la gravità di eventuali conseguenze e responsabilità. Basta fare due chiacchiere con chi si occupa professionalmente di soccorsi, come gli operatori sanitari e i vigili del fuoco, per farsene facilmente una ragione.
L’allestimento degli impianti è ovviamente normato, sia dal punto di vista tecnico sia da quello legislativo. In Italia, la norma di riferimento sugli impianti è il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008, che sostituisce la precedente Legge 46 del 1990. In realtà, come si può leggere nel primo articolo dello stesso DM 37/08, questo si applica “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.” Esattamente come la precedente legge 46/90, per altro. Gli impianti elettrici al servizio delle manifestazioni temporanee, in particolare quelle all’aperto che non sono certo una minima parte, non sono propriamente al servizio degli edifici, quindi applicare quanto prescritto dal DM 37/08 alle manifestazioni temporanee può sembrare una forzatura. Resta il fatto che gli impianti di distribuzione dell’energia possono diventare fonte di pericolo anche grave, per cui devono essere senz’altro eseguiti a regola d’arte.
Un riferimento alla “regola dell’arte” nella realizzazione degli impianti elettrici si può trovare nella legge 186 del 1968, composta di due soli brevi articoli:
articolo 1: Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
articolo 2: I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano [CEI] si considerano costruiti a regola d’arte.
La legge 186 del 1968 è ovviamente applicabile a tutti gli impianti elettrici, compresi quelli temporanei e quelli non al servizio degli edifici.
A questo punto: chi può prendersi la responsabilità di attestare la conformità di un impianto temporaneo alle norme tecniche CEI (o anche UNI, per estensione) applicabili a ciascun caso specifico? La prassi più comune per le amministrazioni che devono rilasciare l’autorizzazione, o comunque raccogliere la documentazione tecnica per una manifestazione temporanea, è quella di richiedere all’installatore una dichiarazione di conformità compilata proprio secondo il modello proposto dal DM 37/08.
Tra l’altro, la circolare Prot. n. 1212 del Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 23/03/2009, ha fornito un importante chiarimento proprio su questo punto: in analogia con gli impianti elettrici dei cantieri, gli impianti elettrici al servizio delle manifestazioni temporanee possono essere esentati dall’obbligo di progetto ma devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08.
Poi, di fatto, solitamente le amministrazioni chiedono anche il progetto, almeno nei casi più complessi, quando le verifiche e il parere di conformità sono a carico della Commissione di Vigilanza; in questi casi, il progetto è spesso richiesto dal regolamento sul funzionamento della Commissione, da sottoporre alla stessa Commissione in sede di esame preventivo.
In ogni caso, la dichiarazione di conformità degli impianti deve contenere almeno una relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e uno schema dell’impianto, da cui si possa individuare senza ambiguità l’estensione dell’impianto o della porzione di impianto al quale la dichiarazione si riferisce, e anche, per buona pace di tutti i soggetti coinvolti, almeno le sezioni e la tipologia dei conduttori principali e i principali dispositivi di sicurezza e protezione (interruttori differenziali, limitatori, sezionatori, …).
Da notare che il DM 37/08 si riferisce non solo agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, ma anche agli impianti di distribuzione di gas di qualunque tipo, e in particolare agli impianti di distribuzione di gas combustibile per il riscaldamento o la cottura. Nei casi più semplici, cioè quando l’impianto di distribuzione di gas combustibile è banalmente costituito da una bombola collegata al piano di cottura, è sufficiente un’abilitazione specifica da parte del gestore del singolo banco, ottenibile semplicemente frequentando un corso di formazione specifico; nei casi più complessi, quando viene realizzato un vero e proprio impianto di distribuzione, sarà anche qui necessaria una dichiarazione di conformità da parte di un idraulico abilitato, ai sensi del DM 37/08. Anche in questo caso, la dichiarazione di conformità dovrebbe contenere almeno uno schema di massima e la tipologia dei componenti utilizzati, come nel caso degli impianti elettrici. Il DM 37/08 contiene, tra gli allegati, un modulo da compilare e completare con i dati dell’azienda installatrice e dell’impianto. Pensate, in caso di qualche problema che si dovesse evidenziare anche in seguito, ad installazione conclusa (come un esposto di un soggetto danneggiato, a qualsiasi titolo più o meno fantasioso), di dover giustificare la scelta di un interruttore capace, ad esempio, di interrompere efficacemente e prontamente una dispersione o un sovraccarico minimizzando i disservizi nel resto dell’installazione. No, non è sufficiente firmare il modulo allegato al DM 37/08 senza compilarlo: “ho tagliato due tubi”, come “ho attaccato quattro fili” non è la risposta corretta. Capisco che “funziona, quindi cosa vuoi da me?” potrebbe sembrare una risposta congrua alle perplessità del tecnico che si trova a dover raccogliere la documentazione relativa all’installazione degli impianti, ma resta sempre il timore di dover giustificare un parere di conformità rilasciato frettolosamente, nel malaugurato caso di problemi o anche semplici contestazioni, sulla base del solito “non succede quasi mai niente”.