Basta la parola - 2 Parte
Continua il discorso sul rumore ambientale all'esterno dello Stadio Meazza...
Riprendiamo qui il discorso iniziato nel numero scorso, in cui ci eravamo interrotti durante la descrizione puntuale del secondo di tre punti in programma: alcune incongruenze nelle misure che hanno portato al processo, ed alla seguente assoluzione, di Claudio Trotta e Vittorio Quattrone per lo sforamento degli orari di termine della manifestazione in occasione dei concerti di Springsteen per Trotta e Kravitz e Subsonica per Quattrone.
Errata attribuzione di livello misura 16 luglio 2008
Nella relazione del 22 luglio 2008, prot. n. 105332, allegata alla comunicazione del 4 agosto, in relazione alla valutazione di questa manifestazione si indicavano le seguenti conclusioni:
• il livello acustico negli orari previsti per le prove non si distingue dal livello acustico ambientale tipico del sito di misura (vedi grafico della time history); si evidenzia che già quest’ultimo risulta superiore al livello in deroga fissato per le prove.
• La manifestazione ha rispettato il livello equivalente d’immissione previsto per il concerto, pari a 74 dB(A), valutato secondo le indicazioni contenute nell’autorizzazione in deroga.
Si ritiene che per questa manifestazione si siano confusi i termini in deroga con le valutazioni più restrittive tratte per una frazione del periodo concesso in deroga. Tale differenza assomma a 0,5 dB(A) che comunque rientra nell’ambito della tolleranza strumentale.
In particolare, si riporta quanto indicato dalla norma1 all’allegato A:
11 Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR
12 Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici
Mancata valutazione delle condizioni atmosferiche durante l’evento
Una delle conseguenze della mancanza del presidio è certamente quella di non adempiere alle verifiche imposte dal D.M.A. 16 marzo 1998 in relazione alla validità di misure al verificarsi di alcune condizioni atmosferiche:
Allegato B: Norme tecniche per l’esecuzione delle misure
4 Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29‑10 ed EN 60804/1994.
Non esistono informazioni in merito alle condizioni del tempo in occasione dei concerti tali da validare o meno la misura. Alcune informazioni tratte dal servizio meteorologico di ARPA Lombardia (ricevute su richiesta scritta in data 14 e 15 ottobre da ARPA Lombardia - Servizio Meteo Regionale) confermano condizioni perturbate anche durante le giornate del 14 e 18 luglio, circostanza peraltro riscontrabile anche da testimonianze dirette. Se queste condizioni fossero al momento della misura entro i limiti fissati dalla norma non è ormai dato riscontrabile con certezza, proprio per l’assenza del tecnico durante l’acquisizione dei dati.
Data-Ora |
precipitazioni stazione 8149 |
precipitazioni stazione 5908 |
precipitazioni stazione 9341 |
velocità del vento stazione stazione 6030 |
14/07/2008 0.00 |
0,6 |
0,6 |
0,2 |
2 |
14/07/2008 1.00 |
6,4 |
5,6 |
0,6 |
2 |
14/07/2008 2.00 |
2,6 |
2 |
8,8 |
2 |
14/07/2008 3.00 |
0,4 |
0 |
3,2 |
2 |
14/07/2008 4.00 |
0 |
0 |
0,2 |
2 |
14/07/2008 5.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14/07/2008 6.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14/07/2008 7.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
14/07/2008 8.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
14/07/2008 9.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
14/07/2008 10.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 11.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 12.00 |
0 |
0 |
1 |
|
14/07/2008 13.00 |
0 |
0,2 |
0 |
1 |
14/07/2008 14.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14/07/2008 15.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14/07/2008 16.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14/07/2008 17.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 18.00 |
0 |
0 |
0 |
4 |
14/07/2008 19.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 20.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 21.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 22.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14/07/2008 23.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
18/07/2008 0.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
18/07/2008 1.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 2.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 3.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 4.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 5.00 |
0 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18/07/2008 7.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18/07/2008 8.00 |
0,8 |
0 |
0 |
1 |
18/07/2008 9.00 |
1,2 |
1,6 |
0 |
1 |
18/07/2008 10.00 |
0 |
0,4 |
1,4 |
2 |
18/07/2008 11.00 |
0 |
0 |
0,6 |
4 |
18/07/2008 12.00 |
0 |
0 |
0 |
4 |
18/07/2008 13.00 |
0 |
0 |
0 |
4 |
18/07/2008 14.00 |
0 |
0 |
0 |
4 |
18/07/2008 15.00 |
0 |
0 |
0,2 |
4 |
18/07/2008 16.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
18/07/2008 17.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
18/07/2008 18.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
18/07/2008 19.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
18/07/2008 20.00 |
0 |
0 |
0 |
3 |
18/07/2008 21.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
18/07/2008 22.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
18/07/2008 23.00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Posizione di misura
Si richiama infine quanto fissato dal D.P.C.M. 14/11/97 in relazione ai limiti di immissione:
Art. 3.
Valori limite assoluti di immissione
1) I valori limite assoluti di immissione come definiti all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2) Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3) All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Art. 4.
Valori limite differenziali di immissione
1) I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3)Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
Pur facendo presente che l’Amministrazione del Comune di Milano non si è ancora dotata dello strumento della zonizzazione acustica, con la deroga il livello del limite diviene quello indicato nell’atto specifico, e nelle condizioni indicate dallo stesso. Il valore in deroga per questo limite è espresso in corrispondenza della facciata dell’edificio recettore considerato.
In relazione, viceversa, si contesta anche il superamento del limite valutato con criterio differenziale, utilizzando però il rilievo eseguito in facciata. Tale attività contrasta con il preciso disciplinare di misura imposto dalla norma D.P.C.M. 14/11/97, citata sopra. Per il criterio differenziale la verifica deve essere effettuata all’interno dell’abitazione nelle due condizioni “finestre aperte” e “finestre chiuse”, rilevando nella stessa posizione sia il rumore ambientale che quello residuo così come indicato all’art. 4 della citata norma, sopra testualmente riportato.
L’errore può essere importante se si tiene conto che, a parità di fenomeno, la differenza tra i livelli in facciata e quelli presi all’interno possono essere estremi, da un minimo di 2 dB(A) ad un massimo di 11 dB(A) a finestre aperte e più alto nella condizione a finestre chiuse. Per questo il valore in facciata non è in alcun modo configurabile come indicatore dell’effettivo livello di inquinamento valutabile secondo il criterio differenziale. Non esistono agli atti, nello specifico, misure eseguite coerentemente al disposto normativo.
Conclusioni
Le modalità di misura e rilievo del fenomeno disturbante sono anomale e in taluni aspetti si pongono in contrasto con quanto stabilito dalla norma e dalla buona tecnica.
In sintesi, il mancato presidio di personale alla misurazione pone un grave e sostanziale dubbio sui risultati della stessa non potendo ricollegare in maniera univoca il fenomeno misurato alla produzione dello stesso.
Sussistono inoltre dubbi su alcuni aspetti relativi all’utilizzo della strumentazione. La modalità utilizzata è ammessa per misure di fenomeni ripetitivi e di lunga durata, riscontrabili per tipologia e modalità anche in altre misure eseguite successivamente. Questa non è la condizione di un avvenimento eccezionale quale quelli esaminati qui, la cui composizione e tecnica risultano difficilmente ripetibili.
Il mancato presidio, inoltre, non garantisce l’esecuzione di tutte quelle operazioni validanti la misura indicate nella norma di riferimento D.M.A. 16/03/98, come la verifica delle condizioni meteorologiche e la calibrazione prima e dopo la misura effettuata.
Ritengo quindi le misure allegate al procedimento pendente prive di riscontrabilità rispetto al fenomeno indagato.
In ultimo, la posizione di misura nella contestazione del livello differenziale non appare conforme a quanto indicato nella norma di riferimento, comportando quindi l’invalidità di tali dati se riferiti al livello di rispetto differenziale. I valori rilevati non sono raffrontabili né paragonabili, per cui non è possibile farne l’utilizzo che la norma dispone.
Per quanto sopra esposto le misure non costituiscono, a mio avviso, prova certa del fenomeno indagato e contestato.
Finale di partita
A sorpresa mi arriva comunicazione dal buon Diego Riello di un’attività allo stadio Meazza (sì, quello con i limiti): una manifestazione di una delle tante fedi cristiane con impianti da spavento. Lì la confusione tra i soggetti sbaraglia ogni logica e cado in panico. Balbetto di non disturbarmi per cose di religione poiché sono trattate in deroga per legge. Il caparbio (sempre Riello) mi fa presente che nel programma si parla di spettacoli (seppur di tipo medievale), musica, eccetera; al ché, la curiosità prende il sopravvento e chiedo di effettuare misure e foto. Ed è vero! 40.000 e forse più persone davanti a 13 cluster di diffusori (non posso indicare la marca) a vedere lo spettacolo, cantare all’unisono con l’interprete principale etc. Proprio come in un concerto. La differenza è che, non chiamandosi “concerto” ma “evento religioso”, per tre giorni 40.000 persone hanno goduto di loro stesse e dei loro messaggi senza uno straccio di agibilità prefettizia, nonché senza tutte le pratiche annesse compresa la valutazione dell’impatto acustico.
Roberto De Luca, organizzatore del concerto di Madonna, visto i titoli, avrebbe potuto approfittarne... ahimè, troppo tardi.
Come direbbe Tino Scotti a termine della pubblicità di un famoso e quantopiù funzionale farmaco: basta la parola.
Cambiare i nomi, si sa, è vantaggioso. Cari organizzatori, pensate ad una rivoluzione semantica o fondate una religione, magari di nome “sicurezza e godimento”.
Note:
1: Il più volte citato nella prima parte Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.